Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
                              ((Art. 1 
 
                   Disposizioni per la trasparenza 
               dei prezzi praticati sui voli nazionali 
 
  1. Gli articoli 2 e 3 della legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  si
applicano anche nel caso in cui l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, su istanza di ogni soggetto o  organizzazione  che  ne
abbia interesse, o anche  d'ufficio,  accerti  che  il  coordinamento
algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo
faciliti, attui  o  comunque  monitori  un'intesa  restrittiva  della
concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che  il  livello  dei
prezzi  fissati  attraverso  un  sistema  di  gestione   dei   ricavi
costituisce abuso di posizione dominante. 
  2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato puo' tener conto della circostanza  che  le
condotte di cui al comma 1: 
    a) sono praticate su  rotte  nazionali  di  collegamento  con  le
isole; 
    b) sono praticate durante un periodo di picco di  domanda  legata
alla stagionalita' o  in  concomitanza  di  uno  stato  di  emergenza
nazionale; 
    c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o  dei  servizi
accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore  alla
tariffa media del volo di oltre il 200 per cento. 
  3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),  e'
vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle
tariffe basate su attivita' di profilazione web dell'utente  o  sulla
tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,
quando  esso  comporta  un  pregiudizio  al  comportamento  economico
dell'utente. Si applicano gli articoli da 18  a  27  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi'  ai
collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma  2,  lettera
a), in presenza di uno stato di emergenza  nazionale  ovvero  qualora
gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il  territorio  nazionale
siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati
da pubbliche autorita'. 
  5.  Se  in  esito  a  un'indagine  conoscitiva  condotta  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato   riscontra
problemi concorrenziali  che  ostacolano  o  distorcono  il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori, essa puo' imporre alle imprese interessate, nel rispetto
dei  principi   dell'ordinamento   dell'Unione   europea   e   previa
consultazione del mercato, ogni misura strutturale o  comportamentale
necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della
concorrenza.  A  tal  fine,  sui  mercati  del  trasporto  aereo   di
passeggeri, l'Autorita' puo' considerare,  tra  l'altro,  i  seguenti
elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalita' di definizione
dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi  di  gestione  dei
ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e  per
i  consumatori   derivanti   dall'utilizzo   di   algoritmi   fondati
sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli  utenti;  d)
le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse  alla  stagionalita'
della  domanda;   e)   le   esigenze   di   territori   difficilmente
raggiungibili tramite  mezzi  di  trasporto  diversi  dall'aereo;  f)
l'esigenza  di  tutela  di  classi  particolarmente  vulnerabili   di
consumatori.  Nel  corso  dell'indagine   conoscitiva,   le   imprese
interessate possono presentare impegni  tali  da  far  venir  meno  i
problemi  concorrenziali  e  il   conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori. In tal caso,  l'Autorita',  valutata  l'idoneita'  degli
impegni e previa consultazione del mercato, puo' renderli obbligatori
per  le  imprese  con  il   provvedimento   che   chiude   l'indagine
conoscitiva.  L'Autorita'  esercita  i  poteri  di  indagine  di  cui
all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalita' di mora
di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990,  n.
287. 
  6. In caso di inottemperanza alle misure di  cui  al  comma  5,  si
applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo  15,
commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  In  esito
all'indagine conoscitiva, l'Autorita' puo' altresi'  raccomandare  le
iniziative  legislative  o  regolamentari  opportune,  al   fine   di
migliorare il funzionamento dei mercati interessati. 
  7. All'articolo 13 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 14, le parole da: «, secondo modalita' da  definirsi»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «.  Al  fine
di esperire  le  procedure  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  di
assicurare la piu' ampia trasparenza e accessibilita'  ai  meccanismi
di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata
pubblicita', anche mediante pubblicazione nel proprio  sito  web,  ai
criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti  richiesti  per
il relativo accesso.»; 
    b) al comma 15, dopo la parola: « comunicano  »  e'  inserita  la
seguente: « annualmente », dopo la parola: «  competitivita'  »  sono
aggiunte  le  seguenti:  «  nonche'   ai   fini   dell'attivita'   di
monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze » ed  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Qualora le Autorita' di cui al  primo
periodo ravvisino nell'ambito delle  proprie  attivita'  di  verifica
elementi distorsivi del rispetto delle condizioni  di  trasparenza  e
competitivita',   ne   danno   comunicazione   al   Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made
in Italy». 
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
dopo le parole: «sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di
voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese,  tasse
e altri oneri aggiuntivi,» sono inserite le seguenti: «inevitabili  e
prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,». 
  9. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica nel
proprio  sito  internet  istituzionale  un  documento,  costantemente
aggiornato anche alla luce del diritto  vigente,  sui  diritti  degli
utenti in relazione  alla  trasparenza  delle  condizioni  di  prezzo
praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle  compagnie
aeree e' contenuto, nella pagina web visualizzata  al  momento  della
prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento. 
  10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle  competenze  e
dei  poteri  di  cui  ai  commi  da  1  a  6,  la   pianta   organica
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  e'  aumentata
in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e  di  due
unita' di ruolo della carriera  operativa.  Ai  relativi  oneri,  nel
limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per  l'anno
2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno
2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno
2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno
2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446  annui  a
decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede   mediante   corrispondente
incremento del contributo di  cui  all'articolo  10,  commi  7-ter  e
7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente
sufficiente a garantire la  copertura  integrale  dell'onere  per  le
assunzioni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della  legge
          10  ottobre  1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato): 
                «Art.  2  (Intese  restrittive  della   liberta'   di
          concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi  e/o
          le   pratiche   concordati   tra   imprese    nonche'    le
          deliberazioni, anche se adottate ai sensi  di  disposizioni
          statutarie o regolamentari, di  consorzi,  associazioni  di
          imprese ed altri organismi similari. 
                2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera consistente il gioco della concorrenza  all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel: 
                  a) fissare direttamente o indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali; 
                  b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
          gli accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo  sviluppo
          tecnico o il progresso tecnologico; 
                  c)   ripartire   i   mercati   o   le   fonti    di
          approvvigionamento; 
                  d) applicare, nei rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,   condizioni   oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
                  e)  subordinare   la   conclusione   di   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  o  secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi. 
                3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.» 
                «Art. 3 (Abuso  di  posizione  dominante).  -  1.  E'
          vietato l'abuso da parte di  una  o  piu'  imprese  di  una
          posizione dominante all'interno del mercato nazionale o  in
          una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
                  a) imporre direttamente o indirettamente prezzi  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente gravose; 
                  b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
          gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il  progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori; 
                  c) applicare nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti   condizioni    oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
                  d)  subordinare  la   conclusione   dei   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi.». 
              - Gli articoli da 18 a 27  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del   consumo)   recano
          disposizioni in tema di pratiche commerciali, pubblicita' e
          altre comunicazioni commerciali. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato): 
                «Art. 12 (Potere di indagine). - 1. Omissis 
                2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio  o
          su richiesta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  o  del  Ministro   delle   partecipazioni
          statali, ad indagini conoscitive  di  natura  generale  nei
          settori economici nei quali l'evoluzione degli  scambi,  il
          comportamento dei  prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
          presumere che la  concorrenza  sia  impedita,  ristretta  o
          falsata.». 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990,
          n. 287  (Norme  per  la  tutela  della  concorrenza  e  del
          mercato): 
                «Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
          presunta infrazione degli  articoli  101  o  102  del  TFUE
          ovvero degli articoli 2 o 3 della  presente  legge,  svolge
          l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura
          alle imprese e agli enti interessati. I titolari  o  legali
          rappresentanti delle  imprese  ed  enti  hanno  diritto  di
          essere sentiti, personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
          speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica
          ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in  ogni
          stadio  dell'istruttoria,  nonche'  di  essere   nuovamente
          sentiti prima della chiusura della stessa. 
                2. L'Autorita' puo' in ogni momento  dell'istruttoria
          richiedere a imprese, associazioni  di  imprese  o  persone
          fisiche e giuridiche che ne sono  in  possesso  di  fornire
          informazioni  e  di  esibire  documenti   utili   ai   fini
          dell'istruttoria, entro un termine ragionevole  e  indicato
          nella  richiesta.  Tali  richieste  di  informazioni   sono
          proporzionate e non obbligano i  destinatari  ad  ammettere
          un'infrazione degli articoli 101  o  102  del  TFUE  ovvero
          degli articoli 2 o 3 della  presente  legge.  L'obbligo  di
          fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  comprende  le
          informazioni accessibili ai destinatari della richiesta. 
                2-bis.   L'Autorita'    puo'    in    ogni    momento
          dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante
          di  un'impresa  o  di  un'associazione   di   imprese,   un
          rappresentante di altre persone giuridiche e  ogni  persona
          fisica  se  tali  rappresentanti  o  tali  persone  fisiche
          possono essere in possesso  di  informazioni  rilevanti  ai
          fini dell'istruttoria. 
                2-ter. L'Autorita' puo' disporre  perizie  e  analisi
          economiche  e  statistiche  nonche'  la  consultazione   di
          esperti in ordine a qualsiasi elemento  rilevante  ai  fini
          dell'istruttoria. 
                2-quater.   L'Autorita'   puo'   in   ogni    momento
          dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni  di
          imprese  tutte  le  ispezioni  necessarie  all'applicazione
          della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I
          funzionari  dell'Autorita'  incaricati  di  procedere  alle
          ispezioni possono: 
                  a) accedere a tutti i locali, terreni  e  mezzi  di
          trasporto delle imprese e associazioni di imprese; 
                  b) controllare i libri e qualsiasi altro  documento
          connesso all'azienda, su qualsiasi  forma  di  supporto,  e
          accedere a tutte le  informazioni  accessibili  all'entita'
          oggetto dell'accertamento ispettivo; 
                  c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o
          estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo  ritengono
          opportuno, continuare dette ricerche di informazioni  e  la
          selezione di copie o estratti nei locali  dell'Autorita'  o
          in altri locali da essa designati; 
                  d) apporre  sigilli  a  tutti  i  locali,  libri  e
          documenti  aziendali  per   la   durata   dell'accertamento
          ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento; 
                  e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del
          personale  dell'impresa  o  dell'associazione  di   imprese
          spiegazioni sui fatti o documenti  relativi  all'oggetto  e
          allo scopo dell'accertamento ispettivo e  verbalizzarne  le
          risposte. 
                2-quinquies.  Se  vi  sono  motivi   ragionevoli   di
          sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda
          e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti
          per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
          ovvero degli articoli 2 o 3  della  presente  legge,  siano
          conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto  diversi
          da quelli di cui all'articolo 14, comma  2-quater,  lettera
          a),  della  presente  legge,   compresa   l'abitazione   di
          dirigenti, amministratori  e  altri  membri  del  personale
          delle  imprese  o  associazioni  di  imprese   interessate,
          l'Autorita' puo' disporre ispezioni in tali locali, terreni
          e  mezzi  di   trasporto.   I   funzionari   dell'Autorita'
          incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di  cui  al
          comma  2-quater,  lettere  a),  b),  e  c),  del   presente
          articolo. 
                2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di  cui
          al comma 2-quinquies  del  presente  articolo  puo'  essere
          eseguito  soltanto  se  autorizzato  con  decreto  motivato
          emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove  deve
          svolgersi l'accesso. Il decreto e' notificato all'Autorita'
          entro dieci giorni dall'emissione.  Contro  il  decreto  di
          diniego, l'Autorita' puo' proporre opposizione, entro dieci
          giorni  dalla  notificazione,  con  atto  presentato   alla
          segreteria del procuratore della Repubblica che  ha  emesso
          il decreto. L'atto di opposizione e' trasmesso,  unitamente
          al  decreto  di  diniego,  al  giudice  per   le   indagini
          preliminari  ai  sensi  dell'articolo  368  del  codice  di
          procedura penale. 
                2-septies. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva
          di  cui  ai  commi  2-quater  e  2-quinquies  del  presente
          articolo, l'Autorita' puo' avvalersi  della  collaborazione
          dei militari  della  Guardia  di  finanza,  che,  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,  n.
          52, agiscono con  i  poteri  e  le  facolta'  previsti  dai
          decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  29  settembre  1973,  n.  600,   e   dalle   altre
          disposizioni tributarie, nonche'  della  collaborazione  di
          altri organi dello Stato. 
                2-octies. Quando l'Autorita' svolge  un'ispezione  ai
          sensi  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  del   presente
          articolo o  un'audizione  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
          presente articolo, in nome e per conto di  altre  autorita'
          nazionali   garanti   della    concorrenza    conformemente
          all'articolo  22  del  regolamento  (CE)  n.   1/2003   del
          Consiglio, del 16 dicembre 2002, i funzionari  e  le  altre
          persone  che  li  accompagnano   autorizzati   o   nominati
          dall'autorita'   nazionale   garante   della    concorrenza
          richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione
          svolti dall'Autorita' e parteciparvi attivamente, sotto  il
          controllo dei funzionari dell'Autorita' medesima. 
                3.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti le imprese  oggetto  di  istruttoria  da  parte
          dell'Autorita' sono tutelati dal  segreto  d'ufficio  anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 
                4. I funzionari dell'Autorita'  nell'esercizio  delle
          loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono  vincolati
          dal segreto d'ufficio. 
                5. L'Autorita' dispone l'applicazione di una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  all'1   per   cento   del
          fatturato totale  realizzato  a  livello  mondiale  durante
          l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa: 
                  a)  le  imprese  o  le  associazioni   di   imprese
          ostacolano  l'ispezione  di  cui  al  comma  2-quater,  del
          presente articolo; 
                  b) sono stati infranti i sigilli apposti  ai  sensi
          del comma 2-quater,  lettera  d),  del  presente  articolo,
          ferme le ulteriori sanzioni penali  previste  per  l'autore
          dell'infrazione; 
                  c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso  di
          un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera  e),  del
          presente articolo, le imprese e le associazioni di  imprese
          non  forniscono  una   risposta   completa   o   forniscono
          informazioni inesatte o fuorvianti; 
                  d) in risposta ad una richiesta di informazioni  ai
          sensi del comma 2 del presente articolo, le  imprese  e  le
          associazioni di imprese forniscono  informazioni  inesatte,
          incomplete  o   fuorvianti   oppure   non   forniscono   le
          informazioni entro il termine stabilito; 
                  e) le imprese o le associazioni di imprese  non  si
          presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo. 
                6.  L'Autorita'  puo'   irrogare   alle   imprese   e
          associazioni di imprese penalita' di mora  il  cui  importo
          puo' giungere fino al  5  per  cento  del  fatturato  medio
          giornaliero   realizzato   a   livello   mondiale   durante
          l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
          decorrere  dalla  data  fissata  nella  richiesta   o   nel
          provvedimento, al fine di costringerle: 
                  a) a fornire informazioni  complete  ed  esatte  in
          risposta ad una richiesta  di  informazioni  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo; 
                  b) a presentarsi all'audizione convocata  ai  sensi
          del comma 2-bis del presente articolo; 
                  c) a  sottoporsi  all'ispezione  di  cui  al  comma
          2-quater del presente articolo. 
                7. Con provvedimento dell'Autorita', sono  sottoposte
          alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  150  euro  a
          25.823 euro le  persone  fisiche  che,  dolosamente  o  per
          colpa: 
                  a) ostacolano l'accertamento ispettivo  di  cui  al
          comma 2-quinquies del presente articolo; 
                  b) in risposta ad una richiesta di informazioni  ai
          sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,   forniscono
          informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti  oppure  non
          forniscono le  informazioni  entro  il  termine  stabilito,
          salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono
          far emergere la propria  responsabilita'  per  un  illecito
          passibile di sanzioni amministrative di carattere  punitivo
          o per un reato; 
                  c) non si  presentano  all'audizione  convocata  ai
          sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                8. L'Autorita' puo'  irrogare  alle  persone  fisiche
          penalita' di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di
          ritardo a decorrere dalla data fissata  nella  richiesta  o
          nel provvedimento, al fine di costringerle a: 
                  a)  fornire  informazioni  complete  ed  esatte  in
          risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma
          2 del presente  articolo,  salvo  rifiuto  motivato  se  le
          informazioni richieste  possono  far  emergere  la  propria
          responsabilita'  per  un  illecito  passibile  di  sanzioni
          amministrative di carattere punitivo o per un reato; 
                  b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del
          comma 2-bis del presente articolo; 
                  c)  sottoporsi  all'ispezione  di  cui   al   comma
          2-quinquies del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi  1-bis  e
          2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287  (Norme  per  la
          tutela della concorrenza e del mercato): 
                «Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Omissis 
                1-bis. Tenuto conto della  gravita'  e  della  durata
          dell'infrazione,  dispone  inoltre  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione  di
          imprese nell'ultimo  esercizio  chiuso  anteriormente  alla
          notificazione della diffida, determinando i termini entro i
          quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
          Se l'infrazione  commessa  da  un'associazione  di  imprese
          riguarda le attivita' dei suoi membri, l'Autorita'  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino al 10 per cento della somma  dei  fatturati  totali  a
          livello mondiale realizzati  nell'ultimo  esercizio  chiuso
          anteriormente alla notificazione della diffida  di  ciascun
          membro operante  sul  mercato  interessato  dall'infrazione
          commessa dall'associazione.  Tuttavia,  la  responsabilita'
          finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della
          sanzione non puo' superare il 10 per cento del fatturato da
          essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della diffida. 
                (Omissis) 
                2-bis.  L'Autorita'  puo'  irrogare  alle  imprese  e
          associazioni di imprese penalita' di mora  il  cui  importo
          puo' giungere fino al  5  per  cento  del  fatturato  medio
          giornaliero   realizzato   a   livello   mondiale   durante
          l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
          decorrere dalla data fissata nella decisione,  al  fine  di
          costringerle a: 
                  a) ottemperare alla diffida di cui al comma  1  del
          presente articolo; 
                  b) ottemperare alle misure  cautelari  adottate  ai
          sensi dell'articolo 14-bis; 
                  c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante
          decisione ai sensi dell'articolo 14-ter.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi  urgenti
          di  avvio  del  piano   «Destinazione   Italia»,   per   il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  febbraio  2014,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo). - 1.  Le
          assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n.  146  del
          17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla  delibera
          CIPE n. 33 del 13  maggio  2010  sono  revocate.  Le  quote
          annuali dei  contributi  revocati,  iscritte  in  bilancio,
          affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme
          relative  ai  finanziamenti  revocati  iscritte  in   conto
          residui, ad eccezione di quelle conservate in  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 30 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello
          Stato,   entro   il   31   dicembre   2013,   per    essere
          successivamente  riassegnate,   compatibilmente   con   gli
          equilibri  di  finanza  pubblica,  sul  Fondo  di  cui   al
          precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          in relazione alle annualita' disponibili: 
                  a) prioritariamente, per l'importo di 53,2  milioni
          di  euro,  alla  realizzazione  dei  progetti  cantierabili
          relativi a  opere  di  connessione  indispensabili  per  lo
          svolgimento dell'Evento Expo  2015,  gia'  individuate  dal
          tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio  remoto  di
          stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
          di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
          limite di 17,2 milioni di  euro  e  le  connesse  opere  di
          collegamento e accoglienza tra  il  parcheggio  e  il  sito
          espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; 
                  b) per l'importo di 45 milioni di  euro,  ad  opere
          necessarie  per  l'accessibilita'  ferroviaria  Malpensa  -
          terminal T1-T2; 
                  c) per l'importo di  42,8  milioni  di  euro,  alla
          linea M4 della metropolitana di Milano. 
                1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale,  il
          CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
          legge con i quali, a far data dal  1°  gennaio  2010,  sono
          state  revocate  le  assegnazioni  disposte   con   proprie
          delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con  cadenza  almeno
          trimestrale, per ogni provvedimento devono essere  indicati
          la consistenza delle risorse revocate,  le  finalita'  alle
          quali  tali   risorse   sono   state   destinate   con   il
          provvedimento di revoca e con gli atti successivi  previsti
          dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento
          procedurale, fisico e finanziario sia  degli  interventi  a
          beneficio dei  quali  sono  state  riassegnate  le  risorse
          revocate,  sia  di  quelli  oggetto   delle   delibere   di
          assegnazione revocate. 
                2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno  2013
          assegnato dal CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a
          valere  sulle  risorse  dell'articolo  18,  comma  1,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  a  favore
          della linea M4 della metropolitana di Milano  e'  assegnato
          al Collegamento SS  11-SS  233,  lotto  1-B,  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri  decreti  le
          occorrenti variazioni  di  bilancio.  Il  contributo  dello
          Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla  linea  M4  della
          metropolitana di Milano, nel complessivo importo  di  172,2
          milioni di euro, e' revocato, in caso  di  mancata  stipula
          del contratto di finanziamento entro il 31  dicembre  2014.
          Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti  da  trasmettere  al  CIPE  vengono  definiti  il
          cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio. 
                3. In relazione agli interventi di cui  al  comma  1,
          lettere a) e b), i  soggetti  attuatori  sono  autorizzati,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ad
          avviare le  procedure  per  l'affidamento  dei  lavori  nel
          limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b)  del
          comma 1 e dal comma 2 e  a  condizione  che  le  erogazioni
          avvengano   compatibilmente   con   le   risorse   iscritte
          sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di
          cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo
          degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo
          stato di attuazione  delle  opere  e,  ove  necessario,  il
          Commissario Unico adotta le deroghe per  l'immediato  avvio
          delle opere e per la loro tempestiva realizzazione. 
                4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche  di  cui
          al comma 1 non utilizzate per  le  finalita'  ivi  previste
          sono   destinate   alla   realizzazione    di    interventi
          immediatamente cantierabili  finalizzati  al  miglioramento
          della competitivita' dei porti italiani e  a  rendere  piu'
          efficiente   il   trasferimento   ferroviario   e    modale
          all'interno dei sistemi portuali, nella fase  iniziale  per
          favorire i traffici con i  Paesi  dell'Unione  Europea,  da
          sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentite le Regioni interessate. Per le  medesime  finalita'
          sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1,  comma
          994, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  trasferiti  o
          assegnati   alle   Autorita'   portuali,   anche   mediante
          operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
          carico  dello  Stato,  per  la   realizzazione   di   opere
          infrastrutturali, a fronte  dei  quali,  essendo  trascorsi
          almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione,  non
          sia stato pubblicato il bando di  gara  per  l'assegnazione
          dei lavori, fatti salvi gli effetti  dei  bandi  pubblicati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
          Le  disponibilita'  derivanti  dalle  revoche  di  cui   al
          precedente  periodo  sono  individuate  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per  essere  riassegnate,  nel  limite  di  200
          milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  ad  apposito  Fondo,
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna,  a  valere
          sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
          le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
          di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre  2006,
          revocata ai  sensi  del  comma  1  del  presente  articolo,
          subordinatamente     alla     trasmissione     da     parte
          dell'amministrazione  aggiudicatrice  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, del  progetto  definitivo  aggiornato  ai
          prezzari vigenti, che viene posto a base  di  gara,  e  del
          relativo  cronoprogramma.  In  sede  di  assegnazione   del
          finanziamento, il CIPE prevede le modalita'  di  revoca  in
          caso  di  mancato  avvio  dei  lavori  nel   rispetto   del
          cronoprogramma. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  assegna  al
          Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  le
          risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del  presente
          articolo  ai  fini  dell'attuazione  del  sistema  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 
                5. Nel caso in cui la revoca  riguardi  finanziamenti
          realizzati mediante operazioni  finanziarie  di  mutuo  con
          oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il  decreto
          di cui al comma 4 e per le medesime finalita'  e'  disposta
          la cessione ad altra  Autorita'  portuale  della  parte  di
          finanziamento  ancora  disponibile   presso   il   soggetto
          finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  continua  a  corrispondere
          alla banca mutuante,  fino  alla  scadenza,  la  quota  del
          contributo   dovuta   in   relazione   all'ammontare    del
          finanziamento   erogato.   L'eventuale   risoluzione    dei
          contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
          pubblica. 
                6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle  risorse
          di cui al comma  1  dell'articolo  18-bis  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, e'  assegnata  a  decorrere  dall'anno
          2014 alla  realizzazione  degli  interventi  immediatamente
          cantierabili    finalizzati    al    miglioramento    della
          competitivita'  dei  porti  italiani  e  a   rendere   piu'
          efficiente   il   trasferimento   ferroviario   e    modale
          all'interno dei  sistemi  portuali  previsti  al  comma  4.
          Nell'ambito  degli  interventi  di  cui  al  primo  periodo
          destinati al miglioramento della competitivita'  dei  porti
          italiani e a valere sulle risorse ivi previste,  una  quota
          pari a 3 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2014  e
          2015 nonche' pari a 1 milione di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2020 e' destinata, al fine di  ottemperare
          alla previsione  di  cui  all'articolo  8,  comma  13,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  per
          far fronte  alle  spese  connesse  all'adeguamento  e  allo
          sviluppo del  sistema  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera t-undecies),  del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n.  196,  anche  allo  scopo  di  consentire  che  le
          informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2,  e  9-bis
          del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso
          dell'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   1,
          lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente
          alle informazioni relative alle navi presenti nella propria
          circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle  navi
          dirette  verso  le  medesime  aree,  possano  essere   rese
          disponibili alle autorita' portuali, con modalita'  che  la
          citata amministrazione stabilisce attraverso le  previsioni
          di cui all'articolo 34, comma 46, del citato  decreto-legge
          n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 221 del 2012. 
                6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare
          per la realizzazione del modulo  informatico/telematico  di
          interconnessione  del  sistema  di  gestione   della   rete
          logistica nazionale con la piattaforma logistica  nazionale
          digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale
          virtuale, il soggetto attuatore unico di  cui  all'articolo
          61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione  con
          le societa' EXPO 2015 Spa e  Fiera  di  Milano  Spa  e  con
          l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli.   Le   relative
          attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
                7.  Il  CIPE,  su  proposta   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con  le  Regioni
          interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse  di
          cui ai commi 4, 5 e 6,  ad  esclusione  di  quelle  di  cui
          all'ultimo periodo del medesimo  comma  6,  contestualmente
          all'approvazione dei progetti definitivi degli  interventi.
          In caso di mancata  presentazione  dei  progetti  entro  il
          termine di cui  al  periodo  precedente,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Presidente della Regione interessata,  e'  nominato,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          Commissario   delegato   del   Governo   per   l'attuazione
          dell'intervento. 
                7-bis. Nell'ambito delle  infrastrutture  considerate
          strategiche  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge   21
          dicembre 2001, n. 443,  e  successive  modificazioni,  alle
          imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature
          e ai beni  strumentali  come  conseguenza  di  delitti  non
          colposi  commessi  al  fine  di  ostacolare  o   rallentare
          l'ordinaria  esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere,  e
          pertanto  pregiudicando  il  corretto   adempimento   delle
          obbligazioni assunte per la realizzazione  dell'opera,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' essere concesso un  indennizzo  per  una  quota  della
          parte eccedente  le  somme  liquidabili  dall'assicurazione
          stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata,  per  una
          quota del danno subito,  comunque  nei  limiti  complessivi
          dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma.  Per
          tali indennizzi e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di
          euro per l'anno 2014 e di 5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
          fini del  bilancio  triennale  2014-2016,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2014,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  la  parola:  «2008»  e'
          sostituita dalla seguente: «2010». 
                9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8,  lettera
          g),  e  comma  9,  lettera  d),  e  243-ter   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli  e'
          autorizzato   a   contrarre   mutui   necessari   per    il
          perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per
          la realizzazione  della  linea  1  della  metropolitana  di
          Napoli. 
                9-bis. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del
          servizio  pubblico  ferroviario   sulla   tratta   Stazione
          centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse  statali
          impegnate per la realizzazione della tratta medesima e  non
          utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro,
          per l'acquisto di materiale rotabile al fine  di  garantire
          la funzionalita'  del  contratto  di  servizio  ferroviario
          regionale per il biennio 2014-2015. 
                10. 
                11. Le disposizioni  in  materia  di  svincolo  delle
          garanzie  di  buona  esecuzione  relative  alle  opere   in
          esercizio  di  cui   all'articolo   237-bis   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti  i
          contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
          anche se stipulati  anteriormente  rispetto  alla  data  di
          entrata in vigore del  richiamato  decreto  legislativo  n.
          163/2006. Per le societa' o  enti  comunque  denominati  di
          proprieta' del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          sottoposti  alla  vigilanza  di  altri  Ministeri   e   che
          stipulano con lo Stato contratti di programma  che  abbiano
          per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto  obbligo
          di   rendicontare   nei   documenti    di    programmazione
          pluriannuale  l'ammontare  complessivo   della   liquidita'
          liberata e l'oggetto di destinazione della stessa. 
                11-bis. All'articolo 186-bis  del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, dopo il  terzo  comma  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «Successivamente  al  deposito  del   ricorso,   la
          partecipazione a  procedure  di  affidamento  di  contratti
          pubblici deve essere autorizzata dal  tribunale,  acquisito
          il parere  del  commissario  giudiziale,  se  nominato;  in
          mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.». 
                12. 
                13. All'articolo 2, comma  1,  primo  periodo,  della
          legge 14 novembre  1995,  n.  481,  dopo  le  parole:  «per
          l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «,  il  gas
          ed il  sistema  idrico»  e  le  parole:  «e  il  gas»  sono
          soppresse. 
                14. I gestori di aeroporti  che  erogano  contributi,
          sussidi o ogni altra forma di emolumento ai  vettori  aerei
          in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a
          soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di
          utenza,   devono   esperire   procedure   di   scelta   del
          beneficiario trasparenti e tali da garantire la piu'  ampia
          partecipazione dei vettori potenzialmente  interessati.  Al
          fine di esperire le procedure  di  cui  al  primo  periodo,
          nonche'  di  assicurare  la  piu'   ampia   trasparenza   e
          accessibilita' ai meccanismi di incentivazione,  i  gestori
          di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicita', anche
          mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri  di
          concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il
          relativo accesso. 
                15. I  gestori  aeroportuali  comunicano  annualmente
          all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  e  all'Ente
          Nazionale per l'Aviazione Civile  l'esito  delle  procedure
          previste dal comma 14, ai fini della verifica del  rispetto
          delle condizioni di trasparenza e competitivita' nonche' ai
          fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  nell'ambito   delle
          proprie competenze. Qualora le Autorita' di  cui  al  primo
          periodo ravvisino nell'ambito delle  proprie  attivita'  di
          verifica elementi distorsivi del rispetto delle  condizioni
          di trasparenza e competitivita', ne danno comunicazione  al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro
          delle imprese e del made in Italy. 
                15-bis. Al fine di evitare effetti  distorsivi  della
          concorrenza tra gli  scali  aeroportuali  e  di  promuovere
          l'attrattivita' del sistema  aeroportuale  italiano,  anche
          con riferimento agli eventi  legati  all'EXPO  2015,  nella
          definizione  della  misura  dell'imposta  regionale   sulle
          emissioni sonore degli aeromobili civili  (IRESA),  di  cui
          agli articoli 90 e seguenti della legge 21  novembre  2000,
          n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure  IRESA
          non puo' essere superiore a euro 0,50.  Fermo  restando  il
          valore  massimo  sopra  indicato,  la  determinazione   del
          tributo e' rimodulata tenendo conto anche  degli  ulteriori
          criteri della distinzione tra  voli  diurni  e  notturni  e
          delle  peculiarita'  urbanistiche  delle  aree  geografiche
          prospicienti i singoli aeroporti. 
                16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2,
          comma 11, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ed  i
          successivi  incrementi  disposti  dall'articolo  2,   comma
          5-bis,  del  decreto-legge  28   agosto   2008,   n.   134,
          dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28  giugno
          2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli
          scali  aeroportuali  nazionali,  se  provenienti  da  scali
          domestici. 
                17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale  di
          cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122,  continua  ad  applicarsi  a  tutti  i
          passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di
          Roma Fiumicino  e  Ciampino,  ad  eccezione  di  quelli  in
          transito aventi origine e destinazione domestica. 
                18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e  17,
          pari a 9 milioni  9  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2014,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dei trasferimenti correnti da parte  dello  Stato
          all'Ente  Nazionale  per   l'Aviazione   Civile,   di   cui
          all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248. Al  ristoro  delle  predette  minori
          entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede  con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad  apportare  con  propri  decreti,
          negli stati di previsione  dei  Ministeri  interessati,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                19. Per l'anno 2014 le indennita'  di  volo  previste
          dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini  contributivi.  Le  medesime
          indennita' di cui al  periodo  precedente  concorrono  alla
          determinazione della retribuzione pensionabile nella misura
          del 50 per cento del loro ammontare. 
                20. Alla copertura dell'onere recato  dal  comma  19,
          pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014,  si  provvede  a
          valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento
          dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti  a  favore
          del traffico aereo civile, che a tal fine, per il  medesimo
          importo  sono  versate  dall'ENAV  stesso  all'entrata  del
          bilancio  dello   Stato   nell'anno   2014.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti,
          alle occorrenti variazioni di bilancio. 
                21. All'articolo 2, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 47, le parole: «1° gennaio  2016»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
                  b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
                22. All'articolo 3, comma 47, della legge  28  giugno
          2012, n. 92, la lettera c) e' abrogata. 
                23. All'onere derivante dall'applicazione  del  comma
          21, pari a 184 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017 e 2018, si provvede mediante  il  corrispondente
          incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
          di cui all'articolo 2, comma 11, della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350,  e  successive  modificazioni,  da  destinare
          all'INPS.  La   misura   dell'incremento   dell'addizionale
          comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e'  subordinata
          l'efficacia della disposizione di cui al comma 21. 
                24.  Anche  in  vista  dell'EXPO  2015,  al  fine  di
          promuovere  il  coordinamento  dell'accoglienza  turistica,
          tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto  il
          territorio  nazionale,  di  beni  culturali  e  ambientali,
          nonche' il miglioramento dei servizi per  l'informazione  e
          l'accoglienza dei turisti,  sono  finanziati  progetti  che
          individuino uno o piu' interventi di  valorizzazione  e  di
          accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono  essere
          presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione  tra
          loro o da unioni di comuni  con  popolazione  tra  5.000  e
          150.000 abitanti. Ogni comune o  raggruppamento  di  comuni
          potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu'
          interventi  fra  loro  coordinati,  con  una  richiesta  di
          finanziamento che non potra' essere inferiore a  1  milione
          di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
          agli   interventi   previsti   sia   assumibile   l'impegno
          finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne  sia  possibile
          la conclusione entro venti mesi da  quest'ultima  data.  In
          via subordinata, possono essere finanziati anche interventi
          di  manutenzione  straordinaria   collegati   ai   medesimi
          obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione   di   beni
          storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica
          inseriti nei progetti di cui  al  presente  comma,  per  un
          importo non inferiore a 100.000  euro  e  non  superiore  a
          500.000 euro. Nel caso in  cui  il  costo  complessivo  del
          progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati,
          il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
          copertura  economica,  a  proprie  spese,  per   la   parte
          eccedente. 
                25 
                25-bis. Gli enti locali sono  tenuti  ad  inviare  le
          relazioni di cui  all'articolo  34,  commi  20  e  21,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          all'Osservatorio per i servizi pubblici  locali,  istituito
          presso il Ministero dello  sviluppo  economico  nell'ambito
          delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e   comunque   senza
          maggiori oneri per la finanza pubblica, che  provvedera'  a
          pubblicarle nel proprio portale telematico contenente  dati
          concernenti l'applicazione  della  disciplina  dei  servizi
          pubblici locali di rilevanza economica sul territorio. 
                26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati
          finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500  milioni
          di euro. 
                27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con
          le risorse derivanti dalla riprogrammazione  del  Piano  di
          Azione Coesione, secondo le procedure di  cui  all'articolo
          4, comma 3,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, nonche' con le  risorse  derivanti  dalla  eventuale
          riprogrammazione,  in  accordo   con   le   Amministrazioni
          responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi
          della programmazione  2007-2013  della  politica  regionale
          comunitaria. 
                28. Eventuali  ulteriori  risorse  che  si  dovessero
          rendere disponibili in conseguenza  delle  riprogrammazioni
          di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare,
          fino a concorrenza dei  relativi  importi,  il  plafond  di
          finanziamenti   previsto   al    comma    26    destinabili
          all'intervento di cui al comma 24.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti  per  la  tutela  dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche, la nascita di  nuove  imprese,  la
          valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  e  la
          rottamazione    di    autoveicoli),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Trasparenza delle tariffe aeree).  -  1.  Al
          fine di favorire la  concorrenza  e  la  trasparenza  delle
          tariffe aeree, di  garantire  ai  consumatori  un  adeguato
          livello di conoscenza sugli effettivi costi  del  servizio,
          nonche' di facilitare il confronto tra le offerte  presenti
          sul  mercato,  sono  vietati  le  offerte  e   i   messaggi
          pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo
          al  netto  di  spese,  tasse  e  altri  oneri   aggiuntivi,
          inevitabili e prevedibili al  momento  della  pubblicazione
          dell'offerta, ovvero  riferiti  a  una  singola  tratta  di
          andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio
          o  a  periodi  di  tempo  delimitati  o  a   modalita'   di
          prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta. 
                2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, le  offerte
          e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati
          quali pubblicita' ingannevole.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi  7-ter  e
          7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
          tutela della concorrenza e del mercato): 
                «Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato). - Omissis 
                7-ter.   All'onere   derivante   dal    funzionamento
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  si
          provvede mediante un contributo di importo pari  allo  0,08
          per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
          approvato dalle societa' di  capitale,  con  ricavi  totali
          superiori a 50 milioni di euro, fermi  restando  i  criteri
          stabiliti dal  comma  2  dell'articolo  16  della  presente
          legge. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di
          ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
          misura minima. 
                7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012,  tutte  le
          attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
          dell'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013,  il
          contributo di cui al comma 7-ter  e'  versato  direttamente
          all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'
          medesima con propria deliberazione,  entro  il  30  ottobre
          2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno  2014,
          il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni  anno,
          direttamente all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
          dall'Autorita'   medesima   con   propria    deliberazione.
          Eventuali variazioni della  misura  e  delle  modalita'  di
          contribuzione  possono   essere   adottate   dall'Autorita'
          medesima con  propria  deliberazione,  nel  limite  massimo
          dello 0,5 per mille del fatturato risultante  dal  bilancio
          approvato  precedentemente  all'adozione  della   delibera,
          ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
          comma 7-ter. 
                Omissis.».